Rimborso del contributo di costruzione

(urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2943)
  • Servizio attivo
Procedimento di rimborso del contributo di costruzione

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Approfondimenti

    Come fare

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro dieci anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2943).

    La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.

    Domanda di rimborso del contributo di costruzione
    Copia del documento d'identità
    Documentazione attestante il versamento del contributo di costruzione
    Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione
    Ulteriori immobili oggetto del procedimento
    Ulteriori intestatari del procedimento

    Costi

    La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

    L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

    Cosa si ottiene

    Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene il rimborso dell'importo versato.

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

    Accedi al servizio

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Urbanizzazione
    Categorie:
    • Catasto e urbanistica
    Ultimo aggiornamento: 06/06/2024 16:28.10