Descrizione
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.
In Comune di Poggibonsi …
L'imposta di Soggiorno è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04 maggio 2012 ed è entrata in vigore dal 1 gennaio 2013 con delibera di GC n. 337 del 18/12/2012.
Come previsto dal regolamento comunale, l’imposta si applica dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno fino a un massimo di 5 notti anche non consecutive dai soggetti non residenti che pernottano nelle strutture ricettive del territorio di Poggibonsi.
Dal 01/01/2022 il pagamento dell'imposta di soggiorno può essere effettuato esclusivamente tramite PagoPa. Qui le istruzioni di pagamento.
Per la gestione dell’imposta di soggiorno e l’assolvimento dei relativi obblighi, come la gestione delle presenze e invio della dichiarazione, è obbligatorio essere registrati al programma messo a disposizione dall'amministrazione comunale, denominato UNICOM WebCheckIn consultabile alla pagina dedicata.
I gestori delle strutture ricettive e affitti turistici, per locazioni brevi, sono tenuti ad incassare e riversare l’imposta di soggiorno e comunicare all'amministrazione comunale le presenze avute. L’amministrazione mette a disposizione un programma denominato WebCheckIn con cui assolvere agli adempimenti sopra descritti, in maniera digitale.
Il servizio prevede il pagamento di una tariffa prevista dal Comune.
Locazioni brevi
A partire dal 01/03/2019 è attivo il portale telematico regionale dal quale tutte le locazioni turistiche, anche quelle precedentemente registrate sul portale Unicom, devono compilare ed inviare la comunicazione inerente l’attività di locazione, in attuazione della Legge Regionale 20/12/2016, n. 86. Il processo di compilazione richiederà ai locatori la registrazione su un portale dedicato, messo a disposizione da parte dei Comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze, accessibile dal 01/03 direttamente dal sito della Regione Toscana consultando la pagina dedicata.
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
- Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è stato introdotto per rimpiazzare il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.
- Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del proprietario contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato.
- Dovrà essere richiesto sul sito ufficiale della BDRS (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/)
- Sarà in vigore entro settembre 2024
- Il Codice CIN si applica agli immobili destinati ad uso turistico, coinvolgendo tutte le tipologie di strutture ricettive alberghiere e extralberghiere impreditoriali e non imprenditoriali, comprese CAV (case vacanze e appartamenti turistici).
- Sorge l’obbligo di esporre il Codice CIN all’esterno della struttura e su ogni annuncio online, sia su portali dedicati che su qualsiasi sito web dove la struttura viene pubblicizzata.
Ulteriori informazioni
Si invita a contattare il numero telefonico 0577/986358 per ulteriori informazioni sull'imposta.
Per spiegazioni sul funzionamento e utilizzo del programma gestionale si prega di contattare la società Connectis al numero 0574/021054 e al numero 0574/050234 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Il versamento dell'imposta al Comune dovrà avvenire entro la data di scadenza dell'invio della dichiarazione tramite pagamento con sistema PagoPa. Si ricorda che una volta effettuato il pagamento è necessario tornare sul portale Ricestat o MOTouristOffice, inserire l’identificativo di pagamento (IUV) nello spazio relativo al CRO e confermare l’invio della documentazione al Comune.
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.".
In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune, esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:
- del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
- del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
- dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
- ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.
Si segnala che:
- ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
- in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).
Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.