Chiedere il voto assistito

Descrizione

Chiedere il voto assistito

I ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici o chi è affetto da un altro grave handicap fisico possono votare con l'aiuto di un accompagnatore (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Quest'ultimo deve essere un elettore della propria famiglia o un altro elettore, volontariamente scelto, iscritto in un qualsiasi Comune italiano.

Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile deve presentare al seggio un certificato medico.

Per agevolare l'accesso al voto è stata introdotta la possibilità (Legge 05/02/2003, n. 17, art. 1, com. 2), per l'elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un simbolo o un codice particolari che rispettino la privacy sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile in questo caso deve presentare al Comune la documentazione sanitaria che attesti esplicitamente che l'elettore è impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto di voto.

Approfondimenti

Il presidente di seggio deve verificare se l'elettore disabile ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome. In un verbale, il presidente annota:

  • il motivo del voto assistito
  • il nome dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato medico all'elettore disabile
  • il nome e il cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico è allegato al verbale.

Il certificato attestante l'impossibilità a votare senza l'aiuto di un'altra persona è rilasciato immediatamente e gratuitamente solo da medici (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41) selezionati dall'unità sanitaria locale che non siano candidati o parenti fino al 4° grado di candidati.

Rilascio certificati medici agli elettori fisicamente impediti ad esercitare il voto
Gli “elettori fisicamente impediti”, i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune d’Italia e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Il presidente del seggio accerterà che l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; richiederà all’accompagnatore il certificato elettorale, per constatare se ha già in precedenza esercitato la funzione predetta e sul certificato elettorale sarà fatta apposita annotazione del compito assolto; acquisirà l’eventuale certificato medico rilasciato da idonea autorità sanitaria, che abbia accertato la necessità per l’elettore di venire accompagnato, qualora la tessera di detto elettore sia sprovvista dell’apposito timbro di diritto di voto assistito permanente.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale e dovranno avere data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

Orari rilascio certificati medici

Detti certificati devono attestare che "l’infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".
I certificati stessi devono essere rilasciati gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
 

Nessun elettore può accompagnare al voto più di un invalido (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Il presidente di seggio annota sul certificato elettorale dell'accompagnatore che ha svolto il compito e ogni volta controlla se non abbia già accompagnato altri invalidi.