Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

Descrizione

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

L'assegno di maternità è un contributo economico a sostegno della maternità per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

Requisiti

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:

  • essere madri cittadine:
  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità erogato tramite il Comune può essere richiesto anche dal padre nei casi particolari previsti dal Decreto Ministeriale 21/12/2000, n. 452, art. 11. Per ottenere l’assegno di maternità del Comune la Legge prevede che il reddito e il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio, ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria. Il valore ISEE per l’anno 2023 è pari a 19.185,13 €, come da Circolare INPS 8 marzo 2023, n. 26.

Requisiti reddituali 2022: per ottenere l’assegno di maternità la Legge prevede che il reddito e il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio, ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, pari a17.747,58 €.

Requisiti reddituali 2023: per ottenere l’assegno di maternità la Legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio, ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, pari a19.185,13 €.